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Fotografia e Diritto d'Autore: Vademecum per fotografi del nuovo millennio - pt 1 05/04/2010
Fotografia e Diritto d'Autore: Vademecum per fotografi del nuovo millennio - pt 1
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Diritto e Rovescio
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I nostri lettori ci hanno più volte sollecitato di chiarire quali siano i diritti degli autori di fotografie pubblicate su internet e in che limiti sia possibile prelevarle da altri siti e dopo utilizzarle.
Cercheremo dunque di trattare in due puntate le relazioni tra il diritto d'autore da un lato e le fotografie e le opere fotografiche dall'altro.
Ci siamo permessi di inserire, in forma di pop-up, alcuni esempi pratici, rispondendo così alle domande che ci sono state poste.

Premessa la sostanziale differenza tra fotografie (semplici riproduzioni della realtà fenomenica) e opere fotografiche (fotografie che hanno inoltre un particolare valore creativo), ci occuperemo innanzitutto delle prime.


1) Le Fotografie semplici.

Le fotografie sono disciplinate e tutelate dalla legge sul diritto d'Autore.
La legge le definisce come "le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili."

All'autore della fotografia spettano, per 20 anni dal momento in cui la foto è stata scattata, due diritti:
1) Diritto esclusivo di riproduzione;
2) Diritto esclusivo di diffusione e spaccio.

Questi diritti spettano invece al datore di lavoro se l'autore ha prodotto la fotografia in esecuzione di un contratto di lavoro.
Parimenti, se la fotografia è stata realizzata su incarico di un committente, sui beni del committente stesso, i diritti spettano a quest'ultimo, salvo un equo compenso per il fotografo.
In ultimo, la consegna da parte dell'Autore, in favore di terzi, del rullino o di una scheda di memoria contenente gli originali delle foto, senza che siano state fatte delle copie, comporta la presunzione che si siano voluti cedere anche i diritti sulle opere ivi contenute.

Poiché le cose abbandonate non sono di proprietà di nessuno, se non di chi le ritrova, anche le fotografie devono necessariamente indicare:
1) Il nome del fotografo o dei datori di lavoro o del committente (ossia di chi detiene i diritti di utilizzazione economica)
2) La data dell'anno di produzione della fotografia
3) Il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
In mancanza di questi dati, l'opera non può essere protetta e chiunque, trovando la foto e ignorando a chi appartenga, può legittimamente utilizzarla, salvo che il fotografo dimostri che l'utilizzatore era in malafede.

Diversamente, se i dati dell'Autore o, comunque, del titolare dei diritti sono chiaramente riportati nella foto, è possibile utilizzarla solo col consenso del titolare stesso.

La riproduzione di fotografie su antologie di uso scolastico o in opere scientifiche o didattiche è sempre lecita, ma bisogna dare un equo compenso all'autore.

È altresì lecito l'utilizzo di foto che siano state già pubblicate su giornali o altri periodici (anche on line), e concernano persone, fatti d'attualità o aventi comunque pubblico interesse. Anche in tal caso, è dovuto il pagamento di un equo compenso al fotografo (sempre che sia noto).


(La seconda parte dell'articolo sarà pubblicata tra una settimana)

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